I pensionati sono assicurati nello Stato da cui percepiscono la pensione. In Svizzera valgono come rendite (legali) rendita di vecchiaia e superstiti (AVS), rendita d’invalidità (AI), assicurazione militare (AM) assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e la previdenza professionale (LPP casse pensioni). Nel settore delle pensioni aziendali e professionali vale anche in forma di capitale, qual’ora sia nell’ambito dei regolamenti e raggiunto l’età normale di pensionamento. Non sono considerate pensioni in forma privata come ad esempio l’assicurazione sulla vita.
Ottenendo una rendita dalla Svizzera, lei e i suoi familiari senza attività lucrativa siete soggetti all’obbligo assicurativo in Svizzera.
Come può fare valere il diritto alle prestazioni nel suo paese di residenza?
L’assicurazione sanitaria Svizzera le rilascia l’attestato S1. L’attestato o il modulo e da presentare alla cassa malati nel nuovo Stato di residenza, quest’ultima provvederà all’iscrizione (nell’ambito dell’aiuto reciproco).
Con la registrazione, saranno concesse tutte le prestazioni sanitarie che sono previste nello Stato di residenza, avendo gli stessi diritti come una persona assicurata in questo paese. Partecipazioni alle spese sono disciplinate dalle disposizioni nello Stato di residenza.
L’Istitutzione comune LAMal non è autorizato a compilare l’attestato S1.
Se si è assicurati in Svizzera si ha la possibilità di opzione per trattamenti sanitaria. Questo significa che è possibile avere dei trattamenti sanitari nello Stato di residenza o in Svizzera.
Invece trattamenti sanitari durante un soggiorno temporaneo in un altro Stato dell’UE/AELS o nell’UK , sono prese a carico solo se si è muniti della tessera europea e in caso di necessità.
Tuttavia se ci si reca in uno Stato dell’UE/AELS o nell’UK ai fini del trattamento, i costi sostenuti saranno totalmente a suo carico.
Se ci si vuole allacciare al sistema assicurativo nello Stato di residenza, e vive in Austria, Francia, Germania Italia o Spagna, lei e i suoi familiari senza attività lucrativa, hanno la possibilità di richiedere l’esenzione dell’obbligo assicurativo in Svizzera. ( il così detto opzione di assicurazione).
Se si vive in Portogallo, ha solo il pensionato la possibilità di avvalersi al diritto di opzione. I familiari senza attività lucrativa tuttavia devono assicurarsi in Portogallo e non soggetti all’obbligo assicurativo in Svizzera.
Se si vive in Finlandia, il diritto di opzione l’hanno unicamente i familiari senza attività lucrativa. Lei si deve assicurare in Svizzera.
Se si vive in Danimarca o Svezia si ha l’obbligo assicurativo in Svizzera. Non si ha possibilità di essere esentati dall’obbligo assicurativo. Tuttavia i familiari senza attività lucrativa non sono soggetti all’obbligo assicurativo in Svizzera ma nello Stato di residenza.
Se si vive nel Liechtenstein lei e familiari senza attività lucrativa ci si deve assicurare nello stesso. Non vi è nessuna possibilità di opzione.
La domanda deve essere presentata entro tre mesi dall’inizio della presa di residenza nell’altro Stato. L’esenzione viene effettuata dall’Istituzione comune LAMal. Il diritto d’opzione è irrevocabile e può essere esercitato una sola volta.
A destra della pagina trova il modulo formato PDF.
Titolare di una pensione Svizzera, senza nessun diritto ad una pensione dalla Spagna, con i loro familiari senza attività lucrativa hanno l’obbligo assicurativo in Svizzera.
Il cosiddetto “convenio especial” è un accordo tra la Spagna (accordo sull’assicurazione sociale). È applicabile solo per i cittadini di questi due paesi dando alle persone la possibilità di essere esentati dall’obbligo assicurativo in Svizzera. Il foglio informativo si trova Downloads pensionati.
Nel passato in materia di obbligo assicurativo per la Svizzera vigeva il principio del luogo di domicilio. Dall’entrata in vigore degli accordi bilaterali l’obbligo assicurativo è determinato dal principio del luogo in cui è esercitata l’attività lavorativa. Il principio del luogo dell’attività lavorativa si rifà a una precedente attività lavorativa in base alla quale si riceve una pensione o rendita dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), dell’assicurazione invalidità (AI), della previdenza professionale o dell’assicurazione infortuni. L’essere al beneficio di una di queste pensioni comporta (ancora) l’obbligo assicurativo in Svizzera.
L’Istituzione comune LAMal decide sull’esenzione dell’obbligo di assicurazione in Svizzera. Se ha un’assicurazione privata che offre prestazioni nettamente migliori di quelle garantite dall’assicurazione malattia LAMal, è possibile presentare domanda d’esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera secondo l’articolo 2 cpv. 8 del regolamento sull’assicurazione malattia (OAMal). La domanda va presentata entro i tre mesi, dall’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo. Alla richiesta è da allegare una conferma dell’assicurazione competente. Riceve l’esenzione solo se le prestazioni dell’assicurazione privata sono almeno equivalenti alle prestazioni previste dalla legge Svizzera.
Il regolamento n 883/2004 della CE articolo 23 disciplina la subordinazione ad un assicuratore sanitario se si percepisce una pensione da diversi stati tra cui anche dallo Stato di residenza. In conformità a questa determinazione, ne deriva che ci si deve assicurare nello stato di residenza ottenendo anche una pensione dal medesimo Stato e l’ammontare delle due pensioni non è rilevante.
Pensionati che esercitano un’attività lucrativa, sono soggetti all’obbligo assicurativo nel paese di occupazione. Sulla questione dell’obbligo assicurativo emerge il lavoro attivo alla percezione della pensione. In linea di principio vi è l’obbligo assicurativo nello stato di residenza, escludendo così la continuazione assicurativa presso una cassa malati Svizzera. In alcuni Stati, l’occupazione porta in età pensionabile solo a determinate condizioni all’obbligo assicurativo. V’invitiamo a informarvi nel proprio paese di residenza.
Un’assegnazione presso un assicuratore svizzero avviene tramite L’Istituzione comune LAMal. L’Istituzione comune LAMal assegna un assicuratore (articolo 18 cpv 2 della Legge federale sull’assicurazione malattia [LAMal]) ai pensionati e i loro familiari che abitano in uno stato dell’UE che non aderiscono in tempo.
Ciò è dovuto ad accordi intergovernativi fra gli Stati partecipanti che sono registrati nell’Accordo sulla libera circolazione delle persone. La possibilità di scelta esiste per le persone residenti in Austria, Francia, Italia e Portogallo se forniscono prova della copertura, legale nello Stato di residenza. Usufruiscono anche di questa scelta, familiari senza attività lucrativa dei pensionati in Austria, Finlandia, Francia, Germania, Italia e Spagna.
La definizione di “membro familiare senza attività lavorativa” avviene da ciascuno Stato membro dell’UE. Vale la legislazione nazionale di ciascuno Stato. Altre informazioni sono disponibili presso l’assicurazione sanitaria nello stato di residenza o presso l’Istituzione comune LAMal.
No, attualmente l’assicuratore svizzero non ha l’autorizzazione a poter svolgere un’assicurazione complementare nei paesi dell’UE. Un’offerta di tale assicurazione non è consentita senza un’autorizzazione.
Lasciando la Svizzera, a secondo l’offerta della cassa malati Svizzera, è possibile sospendere l’assicurazione complementare. Durante il periodo di sospensione si paga una piccola quota di premi. Al rientro in Svizzera l’assicurazione complementare sarà riattivata. Può rivolgersi anche presso la Soliswiss (Gutenbergstrasse 6, CH-3011 Bern, Telefono 0041 31 381 04 94, Fax 0041 31 381 60 28, E-Mail: info@soliswiss.ch, Internet: www.soliswiss.ch). Come Istituzione di pubblica utilità la Soliswiss cura gli interessi degli Svizzeri all’estero. Soliswiss valuta le varie possibilità assicurative, scegliendo così le più vantaggiose per i suoi membri.
In sostanza, le persone che percepiscono una pensione svizzera e che risiedono in uno Stato membro dell’UE devono avere una cassa malati Svizzera. Poiché percepisce anche una pensione tedesca, si deve dapprima controllare, dove era assicurato più tempo. Decisivo per l’assegnazione non è l’importo della pensione ma la durata assicurativa ossia il versamento dei contributi. Nel suo caso abbiamo costatato che predominano i contributi versati in Svizzera. Pertanto lei ha l’obbligo di assicurarsi in Svizzera.
Per l’esercizio dell’opzione è osservato un periodo di tre mesi. Se il termine non è rispettato, la domanda può essere respinta. Unitamente alla domanda si deve inviare una copia della pensione disponibile, menzionando che si vuole essere assicurato nello Stato di residenza. Riceverà una “esenzione da assicurazione sanitaria obbligatoria in Svizzera”. Con questa lettera può fare la richiesta per l’ammissione sanitaria nel proprio Stato di residenza. Un modello per una richiesta di esenzione può essere trovata qui: Pensionati Se si fa una richiesta di assicurazione sanitaria volontaria in Germania, è necessario il modulo E104 dall’assicurazione sanitaria. Con questa lettera, è possibile presentare una domanda per l’inclusione in un’assicurazione sanitaria pubblica in Germania.
Sul sito dell’Ufficio federale della sanità si trova un elenco degli assicuratori-malattie. Quando si apre il documento appare nella lista delle assicurazioni malattia autorizzate nella colonna a destra del campo locale di attività, cui è possibile orientarsi. Altre informazioni su importo del premio.
Sì, indipendentemente dall’età e dallo stato di salute, esiste l’obbligo di registrazione. Nell’assicurazione obbligatoria vi sono riserve per malattie già esistenti, mentre in quella complementare (LFCA).
No, L’Istituzione comune LAMal non è una cassa malati. È l’ufficio di collegamento e l’aiuto reciproco per l’assicurazione sanitaria in Svizzera.
Fondamentalmente sì, perché l’assicurazione obbligatoria della moglie si evince dalla pensione svizzera. A condizione però che entrambi gli assicuratori sanitari operano nel vostro stato di residenza. (vedi domanda 20).
Non è possibile. Ai sensi dell’articolo 4 della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) i familiari residenti in un paese dell’UE non impiegati, devono essere assicurati dalla stessa assicurazione sanitaria come il titolare di una pensione.
No, i servizi sono in conformità con le disposizioni del paese di residenza e sono quindi simili per tutti gli assicuratori sanitari. Inoltre, i premi sono approvati dall’autorità di vigilanza svizzera (Ufficio federale della sanità).
Con il rilascio del nuovo premio (d’ogni volta al 1 ° gennaio), è possibile (cioè fino al 30 novembre) cambiare l’assicurazione sanitaria dando preavviso di un mese. Inoltre, è possibile annullare a metà anno, nel qual caso il bando per 31 marzo dovrà pervenire alla cassa malati. Decida al più presto la nuova cassa malati per sollecitare la norma di adesione. Una modifica della cassa malati in realtà ha solo effetto quando il nuovo assicuratore sanitario ha notificato alla precedente cassa malati la nuova iscrizione. Faccia nota di questo al nuovo assicuratore sanitario. Si consiglia di redigere l’avviso con lettera raccomandata. La disdetta, è recettizia il che significa che (giorno lavorativo) deve arrivare agli assicuratori sanitari in Svizzera entro l’ultimo giorno del mese.
Una disdetta con motivazione è necessaria, tuttavia non deve essere rispettato nessun Termine.
Per ogni persona che è assicurata in Svizzera, deve essere pagato un premio a parte. Nel suo premio mensile non è incluso quello della moglie.
Anche se si è residenti in uno stato membro dell’UE /AELS sono possibili a seconda delle differenze di costo riferiti a tre regioni premium. Tuttavia, non tutte le assicurazioni fanno uso di esso. La lista dei premi è presso l’Istituzione comune LAMal o su www.priminfo.ch.
Come per le persone che vivono in Svizzera, il calcolo dei premi in base alle caratteristiche di rischio del portafoglio assicurato, i vari costi amministrativi degli assicuratori sanitari e gli obblighi di riserva. Questo porta a diversi livelli di premi.
No, i premi sono impostati singolarmente per ogni Stato dell’UE o regione.
No, tutti gli adulti dal 26esimo anno, pagano presso la cassa malati lo stesso premio. Non ha nulla a che fare con l’età o lo stato di Salute.
I premi contenuti nella lista sono validi fino alla fine dell’anno civile.
Sì, ma la fatturazione può essere fatta senza il proprio consenso trimestralmente (articolo 92 del regolamento Ordinanza sull’assicurazione malattie [OAMal]). Inoltre, il premio può essere addebitato in franchi svizzeri o in euro.
La Legge non regola questa domanda. Decisive sono le normative della cassa malati. (di solito regolati in anticipo).
A questo proposito, non vi è alcuna disposizione di legge. Voglia verificare con l’assicuratore egli comunicherà le informazioni richieste e il processo di pagamento.
A causa delle disposizioni regolamentari non si possono stipulare franchigie annuali selezionabili o forme particolari d’assicurazione, con pensionati residenti in uno stato dell’UE.
Ciò è regolato dall’articolo 105e regolamento Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal). Se un assicurato che vive in uno stato membro dell’UE, non paga i premi, l’assicuratore, deve ricordare quest’ultimo per iscritto e di evidenziare le conseguenze del mancato pagamento. In seguito l’assicuratore sanitario può differire il pagamento dei trattamenti fino a quando i premi scoperti saranno saldati. Contemporaneamente, l’assicuratore notifica Ente dell’aiuto reciproco presso la residenza dell’assicurato il ritardo delle prestazioni prorogate. Sono stati pagati i premi arretrati, l’assicuratore deve sostenere i costi per le prestazioni durante il periodo di differimento. Per la Germania si applica una regola diversa.
La domanda al servizio sociale nel luogo di residenza è richiedibile in qualsiasi momento. Le facciamo nota anche la possibilità della riduzione dei premi, attraverso la Svizzera. In questo caso, è necessario presentare la domanda tramite l’ufficiale modulo di richiesta all’Istituzione comune LAMal. Il modulo è disponibile presso l’Istituzione comune LAMal.
La richiesta è da presentare annualmente tramite il modulo ufficiale di richiesta.
No il pagamento sarà effettuato tramite L’Istituzione comune LAMal all’assicuratore il quale di conseguenza riduce i premi adeguatamente.
Innanzitutto deve anticipare la quota intera dei premi, ma solo fino a quanto non è fissata l’ammissibilità e l’importo del premio assicurativo.
No, la riduzione dei premi è senza livelli. La riduzione trova applicazione, quando il premio medio attuale per anno è superiore al 6% del reddito (da considerare). Questo è determinato sulla base dell’applicazione, dove il potere d’acquisto è preso in considerazione nel calcolo nel paese di residenza. Si prega di notare che il reddito da pensione dai rispettivi membri è regolato per potere d’acquisto.
Per ricevere le prestazioni mediche nel paese di residenza si ha bisogno dell’attestato S1 rispettivamente il modulo E121, che è rilasciato dall’assicurazione sanitaria Svizzera. Si deve poi presentare l’attestato o il modulo alla cassa malata nel paese di residenza. Quest’ultima la registra nell’ambito dell’aiuto reciproco.
Il livello di prestazioni si basa sempre sulla legge assicurativa dello Stato di residenza. Il diritto alle prestazioni è quindi concepito come sei si fosse assicurato in quello Stato. Ciò include anche il pagamento delle partecipazioni ai costi.
Dipende dalle normative dello Stato di residenza. In molti casi, i costi dei trattamenti sono fatturati direttamente all’aiuto reciproco, in alcuni casi invece i costi li deve anticipare l’assistito che potrà poi richiedere il rimborso delle spese. È meglio informarsi presso gli assicuratori sul posto.
Persone assicurate in Svizzera con residenza in uno stato membro dell’UE durante il loro soggiorno in Svizzera, hanno diritto illimitato di prestazioni ai sensi della LAMal. Sono prese a carico anche prestazioni programmate. I costi per trattamenti sanitari sono presi a carico direttamente dal competente assicuratore.
Vedi risposta alla domanda 63.
Per avere diritto alle prestazioni in natura, voglia utilizzare la tessera sanitaria europea o il certificato provvisorio rilasciato dall’assicurazione sanitaria Svizzera. Le prestazioni spettano di diritto e sono prese a carico dall’aiuto reciproco dello Stato UE in cui si soggiorna come turista. Le prestazioni sono sempre prese a carico in base alla legge assicurativa dello Stato di soggiorno. Il diritto alle prestazioni è quindi concepito come se si fosse assicurati in quello Stato.
In tal caso non si applica l’accordo sulla libera circolazione delle persone, essendo limitato solo ai paesi dell’UE e la Svizzera. Poiché è assicurato in Svizzera, vale la Legge assicurativa Svizzera. L’assicurazione si assume i costi per trattamenti erogati nell’emergenza in uno Stato terzo, secondo regolamento dell’articolo 34 paragrafo 2, risp. 4. Si tratta di un’emergenza quando, durante il soggiorno temporaneo all’estero si necessità di prestazioni sanitarie e un rientro nel proprio paese di residenza non è appropriato. Non si tratta di un’emergenza se ci si reca ai fini di un trattamento all’estero. La fattura è da pagare di tasca propria. Poi dovrà presentare la fattura originale all’assicurazione malattia per il rimborso. L’assicurazione potrà rimborsare fino al doppio dell’importo dei costi che sarebbero rimborsati in Svizzera. Per evitare costi elevati non coperti, si consiglia di stipulare un’assicurazione viaggi. Questa si assume i costi- a seconda del modello contrattuale, il costo per il trasporto di ritorno in Svizzera, tutte le spese aggiuntive sostenute per cure mediche, costi supplementari per il trattamento desiderato nel reparto semi privato o privato in ospedale.
Questo dipende dalla legge in vigore nello Stato di residenza o soggiorno. Vedi anche domanda 61.
Se si è assicurati in Svizzera, si pagano i trattamenti erogati in Svizzera l’annuale partecipazione ai costi (franchigia annua CHF 300 e un’aliquota del 10% dei costi annuali deducibili in eccesso). Per degenza in ospedale o degenza riabilitativa c’è una tassa ospedaliera oltre la partecipazione ai costi di CHF 15 al giorno per tutti gli adulti dai 19 anni.
Questa è disciplinata dall’articolo 105 m del regolamento sull’Ordinanza assicurazione malattie (OAMal). Se un assicurato che vive in uno Stato membro dell’UE non paga i costi per trattamenti cagionati in Svizzera, l’assicuratore può richiamare per iscritto ed evidenziare le conseguenze per il mancato pagamento. Dopodiché l’assicuratore può differire il pagamento delle prestazioni, fino a quando non sono stati pagati i costi scoperti. Contemporaneamente, l’assicuratore avverte il competente aiuto reciproco nel luogo di residenza, il differimento delle prestazioni. Se le partecipazioni ai costi scoperti sono state interamente pagate, l’assicuratore deve pagare i costi per i trattamenti durante il differimento delle prestazioni. (Eccezione: Germania)
Fondamentalmente si applica il diritto di ricorso dello Stato di residenza. Su una decisione presa dell’aiuto reciproco nello Stato di residenza con la quale non si concorda, può fare richiesta di rivendicazione chiedendo un appellabile. La procedura è fatta secondo i rimedi ivi stabilite. Se questi rimedi non sono presenti, l’aiuto reciproco è chiamato a decretare nuovamente la sentenza per via legale (purché la legge dello Stato di residenza lo preveda).
Può sollevare obiezione, contro il dispositivo dell’Istituzione comune LAMal fondato sulla base dell’articolo 18 paragrafo 2 bis, 2° e 2 quinquies LAMal (esenzione dell’assicurazione obbligatoria, assegnazione per l’assicuratore, decisioni relative alla riduzione dei premi). Può presentare ricorso contro le decisioni presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14. Se il ricorso è respinto, i costi sono a proprio carico. Le decisioni del Tribunale amministrativo federale possono essere impugnate a un tribunale amministrativo di ricorso al Tribunale federale di Losanna (articolo 90 bis della legge federale sull’assicurazione malattie [LAMal]).L’Istituzione comune LAMal la mette al corrente sul ricorso e tutela.
Notasi, che il ricorso deve contenere una richiesta legale (cosa voglio?) una sintesi dei fatti (come ho preso questa decisione?) e una giustificazione (perché quanto menzionato e applicabile per me e non la decisione impugnata?). Si consiglia, di consegnare l’atto di ricorso e gli allegati sempre in una doppia, con una copia delle decisioni contestati al competente ufficio per posta raccomandata.
Gli assicuratori svizzeri hanno stabilito la fondazione indipendente “Ombudsman dell’assicurazione sanitaria sociale”. Riceve una consulenza legale a titolo gratuito:
Ombudsman dell’assicurazione malattie
Morgartenstrasse 9 CH-6003 Lucerna
Telefono tedesco
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