Nell'ambito dell'assistenza reciproca in materia di prestazioni, le persone con un'assicurazione sanitaria statale nell'UE/AELS o nel Regno Unito ricevono prestazioni per i trattamenti in Svizzera ai sensi della LAMal. In caso di trattamento, il diritto alle prestazioni, le tariffe applicabili e i contributi ai costi sono regolati dalla LAMal.
Dall’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone nel giugno 2002, si è sviluppata una collaborazione di lunga data tra l’Istituzione Comune LAMal e un gran numero di fornitori di prestazioni ai sensi dell’art. 35 LAMal. Una cooperazione senza intoppi è più importante che mai, dato che sempre più pazienti provenienti dall’UE/AELS e dal Regno Unito beneficiano di trattamenti in Svizzera.
Nell’attuazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, dell’Accordo AELS rivisto e dell’Accordo sulle assicurazioni sociali Svizzera-Regno Unito, l’Istituzione Comune LAMal agisce sia come organismo di collegamento che come istituzione di assistenza nei settori della malattia, della maternità e degli infortuni non professionali. L’obiettivo dell’assistenza reciproca in materia di prestazioni è quello di facilitare la libera circolazione transfrontaliera delle persone. La base giuridica è costituita dai regolamenti CE n. 883/2004 (regolamento di base) e CE n. 987/2009 (regolamento di attuazione).
Con l’assistenza alle prestazioni, le persone che hanno un’assicurazione sanitaria statale nell’UE/AELS o nel Regno Unito ricevono prestazioni per i trattamenti in Svizzera secondo le disposizioni della LAMal. Il requisito necessario è essere in possesso di un attestato di diritto della propria assicurazione sanitaria (ad esempio, la tessera europea di assicurazione malattia). I fornitori di prestazioni sono tenuti a concedere a una persona dell’UE/AELS o del Regno Unito che ha diritto all’assistenza temporanea, le stesse prestazioni previste dalla legge, alle stesse condizioni di una persona assicurata in Svizzera. Il diritto alle prestazioni, le tariffe applicabili e la partecipazione ai costi in caso di trattamenti sono pertanto disciplinati dal diritto svizzero in materia di assicurazione malattia. Il diritto alle prestazioni per le persone che soggiornano in Svizzera solo temporaneamente è un po’ meno esteso rispetto a quello delle persone che risiedono in Svizzera. L’Istituzione Comune LAMal reclama i costi dei trattamenti pagati alle assicurazioni sanitarie estere.
Dal 1° giugno 2002: Austria (AT), Belgio (BE), Danimarca (DK), Finlandia (FI), Francia (FR), Germania (DE), Grecia (EL), Irlanda (IE), Italia (IT), Lussemburgo (LU), Paesi Bassi (NL), Portogallo (PT), Spagna (ES), Svezia (SE), Paesi AELS: Islanda (IS), Liechtenstein (LI), Norvegia (NO).
Dal 1° aprile 2006: Estonia (EE), Lettonia (LV), Lituania (LT), Malta (MT), Polonia (PL), Slovacchia (SK), Slovenia (SI), Repubblica Ceca (CZ), Ungheria (HU), Cipro (CY).
Dal 1° giugno 2009: Bulgaria (BG), Romania (RO)
Dal 1° gennaio 2017: Croazia (HR)
Dal 1° novembre 2021: applicazione dell’accordo di sicurezza sociale tra il Regno Unito (UK) e la Svizzera.
Exclave di Büsingen (DE)
In conformità ad un accordo tra Svizzera e Germania, il diritto dei residenti è comprovato dalla TEAM o dal certificato sostitutivo provvisorio.
Exclave di Campione d’Italia (IT)
Lo scambio di lettere del 6 febbraio e del 13 ottobre 2006 tra l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e il Ministero della Salute italiano in merito alle prestazioni sanitarie in Svizzera per i residenti del comune di Campione d’Italia costituisce la base. Il diritto è limitato alle prestazioni fornite nel Canton Ticino. Le prestazioni devono essere prescritte da un medico del SSN o certificate da un medico svizzero mediante un certificato di emergenza. Le prestazioni per l’assistenza a domicilio (Spitex) e gli acquisti presso le farmacie svizzere non sono coperti. Ulteriori informazioni sono disponibili nel seguente documento (disponibile solo in italiano) o sul sito web dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Tessera europea di assicurazione malattia TEAM
European Health Insurance Card EHIC
Per le persone che soggiornano in Svizzera solo temporaneamente e per un periodo di tempo determinato. La tessera non ha una data di inizio, ma solo una data di scadenza. Si tratta di una tessera valida a vista.
Il certificato sostitutitvo provvisorio è un sostituto equivalente della tessera europea di assicurazione malattia ed è utilizzato quando la persona assicurata non è in possesso della tessera. Questo certificato ha una data di inizio e una di fine validità.
L’S2 si applica alle persone che ricevono dalla propria assicurazione sanitaria l’autorizzazione a recarsi in Svizzera per delle cure (casi di consenso). Il certificato S2 possiede una data di inizio e di fine validità e limitazioni relative al fornitore di prestazioni e/o ai tipi di trattamento. L’Istituzione Comune LAMal non è autorizzata a richiedere un S2 all’istituzione competente.
Determinati gruppi di persone ricevono una tessera sanitaria svizzera (VeKa) o una EasyCard dell’Istituzione Comune LAMal (residenti di Büsingen, Campione d’Italia o, in alcuni casi, frontalieri dalla Germania).
Questi clienti sono già noti nel nostro database clienti. Non è necessaria l’ulteriore trasmissione degli attestati di diritto. I residenti di Campione d’Italia sono soggetti a condizioni speciali e ad una gamma limitata di prestazioni.
Esempio di tessera di assicurazione svizzera
Esempio EasyCard Istituzione Comune LAMal