Chi esercita un’attività lucrativa o abita in Svizzera, è soggetto all’obbligo di assicurarsi contro le malattie e deve stipulare un’assicurazione malattie ai sensi della LAMal (Legge federale sull'assicurazione malattie). In determinate situazioni si può essere esentati dall’obbligo d’assicurazione.
Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Se l’affiliazione è tempestiva (entro tre mesi), l’assicurazione inizia dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. In caso d’affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia dal giorno dell’affiliazione e se il ritardo non è giustificabile occorre pagare un supplemento di premio. Informazioni sui premi dell’assicurazione sono disponibili all’indirizzo www.priminfo.ch.
Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. La registrazione presso il comune non rappresenta il criterio generale per un domicilio. Il domicilio rimane tale finché non ne viene stabilito uno nuovo.
In base all’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra l’Unione europea e la Svizzera, alla Convenzione AELS e alla Convenzione sulla sicurezza sociale Svizzera-UK, le persone che vivono nell’UE, in Islanda, in Norvegia o nell’UK e lavorano in Svizzera (ad esempio i frontalieri) sono soggette all’assicurazione obbligatoria anche in Svizzera.
L’obbligo d’assicurazione si applica anche ai familiari che non esercitano un’attività lucrativa, se non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione nello Stato di residenza. Sono considerati familiari il coniuge e i figli che non hanno ancora compiuto i 18 anni nonché i figli maggiorenni a carico.
L’assicurazione inizia dall’inizio di un’attività lucrativa in Svizzera.
Anche le persone con domicilio nell’UE/AELS/UK, che percepiscono una rendita dalla Svizzera, sono soggette all’obbligo d’assicurazione se si tratta di una rendita dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l’assicurazione invalidità (AI), l’assicurazione militare (AM), l’assicurazione contro gli infortuni (AINF) o della previdenza professionale (PP, cassa pensioni). Nell’ambito della PP questo vale anche in caso di liquidazione in capitale, se è stata raggiunta l’età di pensionamento ordinaria.
In Svizzera la verifica dell’obbligo d’assicurazione è disciplinata a livello cantonale. Ogni Cantone è responsabile della verifica dell’obbligo d’assicurazione per la sua popolazione o per i frontalieri/le frontaliere.
L’Istituzione comune LAMal assume questi compiti dai cantoni Argovia, Appenzello Esterno, Basilea Campagna, Basilea Città, Glarona, Uri nonché dai comuni Risch Rotkreuz, Steinhausen e dalla città di Zugo.
L’Istituzione comune LAMal decide anche delle domande di esenzione dall’obbligo di assicurazione di beneficiari di rendita e dei loro familiari che risiedono in uno Stato con diritto di opzione. Alla pagina Beneficiari di rendita sono disponibili informazioni dettagliate.
Pensionati
Ulteriori informazioni sull’assicurazione malattie in Svizzera sono disponibili nell’opuscolo dell’Ufficio federale della sanità pubblica: L’assicurazione malattie obbligatoria in due parole
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