Obbligo d’assicurazione in caso di domicilio in Svizzera (principio di domicilio)

Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Se l’affiliazione è tempestiva (entro tre mesi), l’assicurazione inizia dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. In caso d’affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia dal giorno dell’affiliazione e se il ritardo non è giustificabile occorre pagare un supplemento di premio. Informazioni sui premi dell’assicurazione sono disponibili all’indirizzo www.priminfo.ch.

Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. La registrazione presso il comune non rappresenta il criterio generale per un domicilio. Il domicilio rimane tale finché non ne viene stabilito uno nuovo.

Obbligo d’assicurazione in caso di attività lucrativa in Svizzera (principio del luogo di lavoro)

In base all’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra l’Unione europea e la Svizzera, alla Convenzione AELS e alla Convenzione sulla sicurezza sociale Svizzera-UK, le persone che vivono nell’UE, in Islanda, in Norvegia o nell’UK e lavorano in Svizzera (ad esempio i frontalieri) sono soggette all’assicurazione obbligatoria anche in Svizzera.

L’obbligo d’assicurazione si applica anche ai familiari che non esercitano un’attività lucrativa, se non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione nello Stato di residenza. Sono considerati familiari il coniuge e i figli che non hanno ancora compiuto i 18 anni nonché i figli maggiorenni a carico.

L’assicurazione inizia dall’inizio di un’attività lucrativa in Svizzera.

Obbligo d’assicurazione in Svizzera in altri casi

Anche le persone con domicilio nell’UE/AELS/UK, che percepiscono una rendita dalla Svizzera, sono soggette all’obbligo d’assicurazione se si tratta di una rendita dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l’assicurazione invalidità (AI), l’assicurazione militare (AM), l’assicurazione contro gli infortuni (AINF) o della previdenza professionale (PP, cassa pensioni). Nell’ambito della PP questo vale anche in caso di liquidazione in capitale, se è stata raggiunta l’età di pensionamento ordinaria.

Regolamentazione cantonale

In Svizzera la verifica dell’obbligo d’assicurazione è disciplinata a livello cantonale. Ogni Cantone è responsabile della verifica dell’obbligo d’assicurazione per la sua popolazione o per i frontalieri/le frontaliere.

L’Istituzione comune LAMal assume questi compiti dai cantoni Argovia, Appenzello Esterno, Basilea Campagna, Basilea Città, Glarona, Uri nonché dai comuni Risch Rotkreuz, Steinhausen e dalla città di Zugo.

L’Istituzione comune LAMal decide anche delle domande di esenzione dall’obbligo di assicurazione di beneficiari di rendita e dei loro familiari che risiedono in uno Stato con diritto di opzione. Alla pagina Beneficiari di rendita sono disponibili informazioni dettagliate.

Pensionati

Ulteriori informazioni sull’assicurazione malattie in Svizzera sono disponibili nell’opuscolo dell’Ufficio federale della sanità pubblica: L’assicurazione malattie obbligatoria in due parole

BAG

Cantoni

Città e comuni

Pensionati nell’UE/AELS/UK

Pubblicazioni

Informazioni sull’esenzione formale e non formale
Disponibile in tedesco / francese

Uffici cantonali

Uffici cantonali che si occupano delle richieste d’esenzione dall’obbligo d’assicurazione

Informazioni sull’obbligo assicurativo

Eccezioni all’obbligo d’assicurazione in Svizzera

Diritto d’opzione in generale

Diritto d’opzione per frontalieri

Esenzione in caso di formazione e perfezionamento in Svizzera

Esenzioni per il distacco in Svizzera

Esenzione per persone con un’assicurazione privata estera

Esenzione persone con dimora senza attività lucrativa

Esenzione in seguito a doppio onere

FAQ
Disponibile solo in tedesco

Certificate of coverage

Certificate of coverage – Indien
Disponibile solo in inglese

Certificate of coverage – USA
Disponibile solo in inglese

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