Le persone che appartengono a un'assicurazione sanitaria pubblica in uno Stato dell'UE/AELS/del UK hanno diritto alle cure mediche necessarie durante il soggiorno in Svizzera, che non possono essere rinviate fino al previsto ritorno in patria.
Le persone che rientrano nel sistema pubblico di assicurazione malattia di uno stato UE/AELS/UK hanno diritto a tutte le prestazioni contemplate dal sistema svizzero di assicurazione malattia che si rendano necessarie da un punto di vista medico e che non possano essere rimandate fino al momento previsto di ritorno nel paese di residenza inseguito a malattia, infortunio non professionale o maternità. Chi intende avvalersi dell’assistenza sanitaria transfrontaliera, deve presentare un’attestazione di diritto alle prestazioni valida rilasciata dalla sua assicurazione malattia. Attestazioni di diritto sono per esempio la tessera europea di assicurazione malattia, il certificato sostitutivo provvisorio della TEAM. Chi si reca in Svizzera allo scopo di farsi curare deve ottenere preventivamente l’autorizzazione dalla sua assicurazione malattia sotto forma di documento S2. Il paziente ha diritto alle prestazioni specificate sul modello. Prestazioni dovuti a infortuni sul posto di lavoro (infortuni professionali) sono prese a carico dall’ente SUVA, Team Estero, Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern. che garantisce l’assistenza reciproca.
I fornitori di prestazioni sono obbligati a fornire gli stessi trattamenti medici sanitari di cui godono le persone assicurati in Svizzera anche per le persone provenienti dell’UE/AELS/del UK. Pertanto nel caso di trattamenti sono vigenti le tariffe e partecipazione ai costi secondo l’assicurazione sanitaria si base Svizzera. La Legge sull’assicurazione malattia LAMal permette all’assicurato die scegliere liberamente il fornitore di prestazione riconosciuto dall’assicurazione malattia di base.
L’Istituzione Comune LAMal paga le spese delle prestazioni mediche erogate in Svizzera secondo il diritto svizzero. In un secondo momento queste spese sono addebitate all’assicurazione malattia competente tramite l’organo di collegamento straniero. Le prestazioni in denaro (indennità giornaliere), invece, non sono versate tramite L’Istituzione Comune LAMal bensì direttamente dall’assicurazione malattia competente.