La tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), il certificato sostitutivo provvisorio (PEB), il modulo S2 e il modulo S1 sono validi come prova del diritto.

Tessera sanitaria europea (TEAM)

La Tessera europea di assicurazione malattia è valida per le persone che soggiornano temporaneamente in Svizzera. Si parla di soggiorno temporaneo quando una persona soggiorna in Svizzera solo per un periodo di tempo limitato e per uno scopo specifico, con l’intenzione di rientrare successivamente nel proprio Paese. La durata approssimativa del soggiorno è nota in anticipo; non è richiesta una data esatta di rientro (ad esempio, “soggiorno di un anno e mezzo per motivi di studio”). Il prerequisito è che il centro della vita rimanga nel Paese d’origine durante il soggiorno.

Lo scopo di un soggiorno può essere:

  • Vacanze / Congedo
  • Studio
  • Viaggio d‘affari
  • Visita di parenti, amici ecc.
  • Attività lucrativa, se si tratta di lavoratori frontalieri da Germania, Francia, Italia o Austria che hanno scelto per il sistema sanitario obbligatorio nel loro stato di residenza. (Diritto di opzione)
  • ecc.

Esempio tessera sanitaria europea

Certificato sostitutivo provvisorio di idoneità

Il certificato sostitutivo provvisorio è un sostituto equivalente della tessera europea di assicurazione malattia e viene utilizzato se non si è in possesso della tessera.

Esempio di Certificato sostitutivo provvisorio

Certificato sostitutivo provvisorio

Trattamento programmato Modulo S2
Viaggio per cure mediche in Svizzera

Questo attestato di diritto si applica alle persone che si recano in Svizzera per ricevere cure mediche. Il motivo dell’attraversamento della frontiera è quindi un trattamento medico.

Il modulo S2 viene rilasciato dalla cassa malattia dell’UE/AELS o del Regno Unito.

Esempio di S2

S2 – Diritto alle cure programmate

Il modulo S1 è valido come prova di diritto per le persone residenti in Svizzera.

Modulo S1

Il modulo S1 serve come prova di diritto per le persone che si sono trasferite in Svizzera e continuano a essere coperte da un’assicurazione sanitaria obbligatoria nell’UE/AELS o nel Regno Unito.

Il modulo S1 viene rilasciato dalla cassa malattia dell’UE/AELS o del Regno Unito.

Esempio di S1

S1

Le persone residenti in Svizzera, a Büsingen o a Campione d’Italia sono registrate presso l’Istituzione comune LAMaL “Gemeinsame Einrichtung KVG” per l’assistenza alle prestazioni. Dopo la registrazione presso l’istituzione comune LAMaL (GE KVG), riceverete una tessera sanitaria svizzera (VeKa) o una EasyCard.

Procedura di registrazione presso l’Istituzione comune LAMaL “Gemeinsame Einrichtung KVG”

Chi trasferisce il domicilio in Svizzera e continua ad essere sotto l’obbligo assicurativo nel proprio stato di origine, si può iscrivere presso l’Istituzione comune LAMal. Per la registrazione occorre l’attestato S1 valido rilasciato dalla Sua assicurazione malattia. In alternativa, la Sua assicurazione malattia può inviarci il certificato di diritto per via elettronica.

Chi desidera farsi registrare per l’assistenza sanitaria deve inviarci un attestato di diritto valido. Al ricevimento del formulario, inviamo al richiedente un questionario volto a chiarire se nulla osta alla registrazione oppure se sussiste un obbligo assicurativo in Svizzera. L’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti si basa sul luogo di lavoro o di lavoro indipendente (principio del luogo di lavoro). I pensionati sono soggetti all’assicurazione obbligatoria in base all’origine della loro rendita. I figli sono soggetti all’obbligo assicurativo nello Stato di residenza se uno dei genitori esercita un’attività lucrativa nello Stato di residenza o se riceve una rendita da quest’ultimo. La durata del diritto all’aiuto reciproco internazionale dipende dal periodo di validità dell’attestato di diritto. Se siete soggetti all’obbligo assicurativo in Svizzera, non avrete più diritto al pagamento delle prestazioni da parte della vostra assicurazione malattia attraverso l’aiuto reciproco internazionale. Se per una delle ragioni succitate la registrazione deve essere negata, l’autorità cantonale competente ne riceve comunicazione. In Svizzera ricade sostanzialmente sull’autorità cantonale il compito di far osservare l’obbligo di assicurazione malattie (art. 6 LAMal).

Diritto di prestazioni

Chi viene registrato come avente diritto all’assistenza sanitaria, riceve una tessera di assicurazione malattie La tessera attesta il diritto alle prestazioni nei confronti dei fornitori di prestazioni in Svizzera, quali ad esempio ospedali, medici, psicoterapeuti ecc. Le persone che rientrano nelle categorie suddette hanno diritto a tutte le prestazioni previste dal sistema di assicurazione malattie svizzero che si rivelino medicalmente necessarie, ad eccezione delle prestazioni in denaro. Questo diritto si estende ai familiari senza attività lucrativa.

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