Informazioni sulla partecipazione ai costi in Svizzera.
La partecipazione ai costi delle prestazioni mediche varia a seconda del motivo del soggiorno in Svizzera. Le persone con residenza permanente pagano un importo massimo annuale, mentre i residenti temporanei, come i turisti, pagano un contributo forfettario. Questo importo forfettario è calcolato in modo da corrispondere alla partecipazione dei costi su base annua prevista dalla legge Svizzera. In questo modo si garantisce che tutte le persone, indipendentemente dal luogo di residenza, paghino una quota equivalente ai costi.
Contribuiscono alle spese per le prestazioni mediche che vi vengono fornite. In caso di soggiorno temporaneo in Svizzera, la partecipazione ai costi consiste in un importo forfettario per la franchigia e l’aliquota. Un contributo alle spese sussiste anche per la degenza in ospedale.
L’arco dei 30 giorni decorre a partire dal primo giorno del trattamento.
Se la fattura viene pagata direttamente dalla Istituzione comune LAMaL (GE KVG) al fornitore di servizio in (tiers payant), la partecipazione ai costi vi verrà in seguito fatturata separatamente o detratta direttamente dall’importo in caso di rimborso in (tiers garant). Inoltre questo è solo possibile, se le condizioni del diritto di coordinamento dell’UE sono soddisfatte.
Base giuridica:
Allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, articoli 17, 24, 26 Regolamento (CE) n. 883/2004, articolo 24 Regolamento (CE) n. 987/2009
OAMal art. 103 e 104
L’ assistito contribuisce alle spese per i servizi forniti. La partecipazione alle spese è costituita da un importo fisso annuo (franchigia) e da 10 % per costi che superano la franchigia (aliquota). Un contributo alle spese sussiste anche per la degenza in ospedale.
Se la fattura viene pagata direttamente dalla Istituzione comune LAMaL (GE KVG) al fornitore di servizio in (tiers payant), la partecipazione ai costi vi verrà in seguito fatturata separatamente o detratta direttamente dall’importo in caso di rimborso in (tiers garant).
Base giuridica:
Allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, articoli 17, 24, 26 Regolamento (CE) n. 883/2004, articolo 24 Regolamento (CE) n. 987/2009
OAMal art. 103 e 104